Secondo
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
03/01/2014, n. 53. l'apertura di finestre su area di proprietà
comune e indivisa è possibile.
Ovviamente
bisogna definire alcuni limiti contenuti nell'articolo 1117 del co.
Civ.:
- non bisogna pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio
- non bisogna impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini.
- non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori;
- non alterare la destinazione a cui il bene è preposto;
- rispettare i divieti di cui all'art. 1120 Cod. civ.,
La
norma che consente questo genere d’intervento è l’art. 1102 Cod.
civ. «Uso della cosa comune - Ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.».
Come
è opinione diffusa in dottrina e nella stessa giurisprudenza della
Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1102 Cod. civ., gli interventi sul
muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute,
l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la
trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali
opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi
dell'art. 1117 Cod. civ., e sono l'espressione del legittimo uso
delle parti comuni.
Fonte:
LegislazioneTecnica.it