lunedì 19 maggio 2014

ADVICE - Condominio, è possibile aprire finestre su area comune?


Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 03/01/2014, n. 53. l'apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa è possibile.
Ovviamente bisogna definire alcuni limiti contenuti nell'articolo 1117 del co. Civ.:
  • non bisogna pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio
  • non bisogna impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini.
  • non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori;
  • non alterare la destinazione a cui il bene è preposto;
  • rispettare i divieti di cui all'art. 1120 Cod. civ.,
La norma che consente questo genere d’intervento è l’art. 1102 Cod. civ. «Uso della cosa comune - Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.».
Come è opinione diffusa in dottrina e nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1102 Cod. civ., gli interventi sul muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute, l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell'art. 1117 Cod. civ., e sono l'espressione del legittimo uso delle parti comuni.