E’
OBLIGATORIO?
SI.
Richiamando gli articoli 15 comma 1 lett. a), art. 18 comma 1 lett. p), l’art. 17 comma 1 lett. a) e l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 si cerca di definire l’obbligo di stesura:
“Articolo 15 - Misure generali di tutela
1.
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)
la
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;[...]
”
1.
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo
3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[...]
p)
elaborare
il documento di cui all’articolo 26, comma 3,
anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma
5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato
esclusivamente in azienda;[...] ”
1.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a)
la
valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo
2819; [...] ”
“Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
[...]
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma
6-ter [...] ”
QUANDO
VA REDATTO:
Hanno
l'obbligo di redigere questo documento chiunque possieda un'attività
con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a
predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo.
QUANDO
SI DEVE RIELABORARE:
La
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.Inoltre il DVR deve essere tenuto in azienda a disposizione di tutti coloro che vogliano visionarlo.
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