mercoledì 15 ottobre 2014

DVR: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - parte 2

E’ OBLIGATORIO?
SI.
Richiamando gli articoli 15 comma 1 lett. a), art. 18 comma 1 lett. p), l’art. 17 comma 1 lett. a) e l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 si cerca di definire l’obbligo di stesura:
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;[...] ”


Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[...] p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;[...] ”


Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819; [...] ”



Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
[...] 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter [...] ”


QUANDO VA REDATTO:
Hanno l'obbligo di redigere questo documento chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo.


QUANDO SI DEVE RIELABORARE:
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Inoltre il DVR deve essere tenuto in azienda a disposizione di tutti coloro che vogliano visionarlo.

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