giovedì 3 luglio 2014

DVR: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - parte 1

CHE COS’E' IL DVR:
L’aumento degli infortuni sul posto di lavoro ha fatto emergere l’esigenza di predisporre di misure di sicurezza sempre maggiori per la tutela della salute dei dipendenti.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha previsto alcune innovazioni atte a questo scopo tra cui il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento atto a dimostrare agli organi di organi di controllo e vigilanza (ispettori A.S.L., VV.FF., ISPESL, Ispettori del Lavoro, etc.) l'avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori. questa relazione ha quindi per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali. Come ad esempio derivante dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche etc. Chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo.



CHI DEVE FARLO:
Il DVR viene redatto dal datore di lavoro (la stesura è indelegabile) che riconosce subito i rischi a cui sono soggetti i suoi dipendenti in relazione alle attività svolte, alle attrzzature, alle sostanze e opere provvisionali utilizzate, in modo da poter predisporre idonee misure di prevenzione e protezione.



Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819;”

per il docuemento in PDF clicca qui

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