lunedì 30 giugno 2014

Valutazione del rischio stress-lavoro correlato

Con l’approvazione del D.Lgs. 81/08 il Legislatore ha imposto al datore di lavoro l’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1-bis).
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi (DVR) e facendo riferimento all’art. 17 del D.Lgs. 81/08 è un obbligo non delegabile a carico del datore di lavoro. Tuttavia, in virtù delle indicazioni fornite nell’art. 25 e nell’art. 2 lettera h) del decreto medesimo sulle definizioni, lo stesso datore di lavoro può eseguire la valutazione dei rischi avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il coinvolgimento del Medico Competente (MC), ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
Il decreto prevede la valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 comma 8 lettera m-quarter del D.Lgs. 81/08). Le indicazioni, sotto forma di linee di indirizzo, sono state emanate dalla Commissione Consultiva in data 17 ottobre 2010.
Le linee di indirizzo hanno individuato una metodologia applicabile ad ogni tipologia di organizzazione lavorativa e rappresentano il livello minimo di attuazione dell’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
Metodologia per le PMI (Piccole-medie imprese)
Alcuni dati utilizzabili per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato sono:
  • il sovraccarico lavorativo
  • l’attribuzione di più mansioni e compiti
  • il prolungamento della giornata lavorativa a causa dell’inadeguato numero di dipendenti
  • l’eccessivo controllo per la condivisione dell’attività lavorativa con il datore di lavoro
  • gli aspetti relazionali con il datore di lavoro e con i colleghi
  • il mancato rispetto dei termini contrattuali e delle procedure di sicurezza e tutela della salute
  • la maggior difficoltà nella gestione dei problemi extralavorativi
  • la presenza al lavoro anche nel caso di malattia.
Riguardo la modalità, nelle piccole medie imprese il soggetto o il gruppo operativo designato alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato potrà utilizzare più opportunamente metodi diretti e di analisi del lavoro senza dover obbligatoriamente impiegare strumenti di analisi strutturati che talvolta, proprio a causa delle ridotte entità dell'impresa, sono poco o solo parzialmente applicabili. Ne consegue comunque che bisogna tenere sempre presente le linee di indirizzo della Commissione Consultiva sulle tipologie di indicatori di stress aziendali.
Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti il datore di lavoro potrà scegliere di utilizzare, in alternativa, altri strumenti di valutazione (ad esempio riunioni) che consentano l’individuazione, con il contributo dei lavoratori, di possibili soluzioni e la verifica della loro efficacia.
Fonte: FTS e INAIL 

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