La
L. 125 del 30.10.2013 , recante Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni, di conversione del DL n. 101 del 31.08.2013,
estende, a partire dal 01.01.2014, l’applicazione del DPR 151/2011
agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
All’art. 8, co. 7 della legge, si stabilisce infatti che:“A decorrere dal primo gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro -sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999”.
All’art. 8, co. 7 della legge, si stabilisce infatti che:“A decorrere dal primo gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro -sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999”.
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