venerdì 13 giugno 2014

ADVISE - Impianto idranti, i controlli da eseguire

Il DM 10 marzo 1998 “Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” definisce l'obbligo del datore di lavoro, all'art. 4, di garantire gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei.
Il Decreto citato definisce le fasi del controllo come:
- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. 
- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e gli impianti.
Per quanto riguarda la rete idrica antincendio la UNI 10779 costituisce la norma tecnica di riferimento per l’installazione e l’esercizio degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in pressione, destinati all’alimentazione di idranti e naspi antincendio.
Il punto 9.3 “Esercizio e verifica dell’impianto” ribadisce che l’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza del sistema, e che deve provvedere alla:
  • sorveglianza dell’impianto
  • verifica periodica, almeno due volte l’anno, eseguita da parte di ditta o personale specializzato, allo scopo di accertare la funzionalità dell’impianto;
  • manutenzione dell’impianto in accordo alla norma UNI EN 671/3 (manutenzione dei naspi antincendio ed idranti), attenendosi alle istruzioni fornite dalla ditta installatrice.
Per quanto riguarda la sorveglianza, essa può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni, mediante l’esecuzione di un’ispezione essenzialmente visiva. La frequenza non è definita dalla norma e può pertanto variare in funzione della tipologia di attività, delle condizioni ambientali e del livello di rischio.

Fonte: FTA – Foglio Tecnico Antincendio

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