Il
DM 10 marzo 1998 “Criteri di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
definisce l'obbligo del datore di lavoro, all'art. 4, di
garantire gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli
impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei.
Il
Decreto citato definisce le fasi del controllo come:
-
SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le
attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali
condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino
danni materiali accertabili tramite esame visivo.
-
CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi
con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e
corretta funzionalità delle attrezzature e gli impianti.
Per
quanto riguarda la rete idrica antincendio la UNI 10779 costituisce
la norma tecnica di riferimento per l’installazione e l’esercizio
degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in
pressione, destinati all’alimentazione di idranti e naspi
antincendio.
Il
punto 9.3 “Esercizio e verifica dell’impianto” ribadisce che
l’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di
efficienza del sistema, e che deve provvedere alla:
- sorveglianza dell’impianto
- verifica periodica, almeno due volte l’anno, eseguita da parte di ditta o personale specializzato, allo scopo di accertare la funzionalità dell’impianto;
- manutenzione dell’impianto in accordo alla norma UNI EN 671/3 (manutenzione dei naspi antincendio ed idranti), attenendosi alle istruzioni fornite dalla ditta installatrice.
Per
quanto riguarda la sorveglianza, essa può essere effettuata dal
personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto
adeguate istruzioni, mediante l’esecuzione di un’ispezione
essenzialmente visiva. La frequenza non è definita dalla norma e può
pertanto variare in funzione della tipologia di attività, delle
condizioni ambientali e del livello di rischio.
Fonte:
FTA – Foglio Tecnico Antincendio
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